Sciame di api: sciamare significato
La sciamatura è il modo in cui si riproducono le famiglie di api (considerate come un superorganismo non essendo i singoli individui in grado di sopravvivere da soli). La sciamatura si verifica solo quando la famiglia è florida ed è in grado di superare le dure prove della ricostruzione, in quanto può asportare fino ai tre quarti della popolazione totale. L’esodo non avviene all’improvviso, l’alveare che si prepara a sciamare presenta un movimento insolito davanti all’ingresso dell’arnia. Alcuni giorni prima, la regina si muove agitata emettendo un suono particolare e le api che la seguiranno emettono anch’esse un ronzio che fa eco all’inno regale.
Sciame significato: sciami di api
Lo sciame api è formato per la maggior parte da individui di età compresa tra i 12 e i 18 giorni, in quanto in questa fase le operaie hanno le ghiandole ceripare completamente sviluppate e sono quindi in grado di avviare la realizzazione di nuovi favi. Le api operaie invece rallentano la loro attività di raccolta sui fiori, alcune sostano davanti all’ingresso mentre altre si riuniscono in grappoli così evidenti da formare la cosiddetta “barba”, mentre i fuchi entrano ed escono dall’alveare senza una meta. Questi comportamenti sono tipici della “febbre della sciamatura”.
Sciamatura api in casa
Tale fenomeno si verifica circa due giorni prima della sciamatura stessa in quanto le api bottinatrici diminuiscono il loro lavoro di raccolta ed entrano in azione alcuni gruppi di api esploratrici, in cerca di un possibile luogo dove poter collocare il futuro sciame, che verrà comunicato attraverso il linguaggio della “danza delle api”. La sciamatura avviene normalmente nelle ore centrali di una giornata di sole con temperatura calda.
Sciame d’api: come uccidere le api
Art. 727 bis Codice penale
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.
Ci sono inoltre normative a livello regionale che inaspriscono le sanzioni. Citiamo, ad esempio, la legge 45/2014 della Regione Puglia, che stabilisce che “l’Apis mellifera è un animale domestico a cui si applicano le disposizioni degli articoli 544 bis (Uccisione di animali) e 544 ter (Maltrattamento di animali) del codice penale; la sua distruzione avviene solo in circostanze del tutto eccezionali di ordine sanitario o pubblico ed è predisposta solo a seguito di ordinanza del Sindaco o di altra autorità competente”.
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